Riforma Dello Sport 2023: Ancora Modifiche?

Ebbene si ci sono molte modifiche. Scopriamo insieme quali sono. Naturalmente, si tratta di una bozza che potrebbe subire ulteriori modifiche prima di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore, previsto entro il 15 Luglio 2023.

In questo articolo, vedremo le principali modifiche e integrazioni che potrebbero essere apportate alla bozza di Decreto Legislativo alla Riforma dello Sport del 2021.

Amatori e Volontari (modifica artt. 29 e 34 – D.Lgs. 36/2021)

COSA VUOL DIRE? Il decreto prevede l’abolizione  della categoria degli amatori e la sua sostituzione con quella dei volontari, come prevista dal Testo Unico del Terzo settore.

I volontari non potranno percepire compensi in alcun modo, ma potranno ricevere rimborsi relativi a spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto rese al di fuori dell’ambito di residenza. Su questo ci sarà molto da dire….

Lavoro sportivo (modificati gli artt. 25, 28 e 36 – D.Lgs. 36/2021)

Anche qui si dovrebbe dire tanto. Cosa cambia ed a chi è rivolto? Riguarda i lavoratori sportivi ed i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni sportive disciplinate dall’Organismo Sportivo, esclude invece quelle di carattere amministrativo-gestionale.

Inoltre, non vi saranno più le attività di lavoro sportivo occasionale. Pertanto, il lavoro sportivo potrà costituire solo oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Al riguardo, lo schema introduce una presunzione di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Gli Enti Sportivi dovranno comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo che equivarrà alla comunicazione al Centro per l’impiego.

Non saranno soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

Ai fini fiscali, per lo sport dilettantistico i compensi concorreranno alla formazione del reddito solo per la parte eccedente i 15.000 Euro annui (attualmente, 10.000 Euro).

Ai fini contributivi, per i compensi sportivi vi sarà l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali per la parte eccedente i 5.000 Euro.

Attività Diverse (modifica dell’art. 4 – D.Lgs. 36/2021)

Saranno esclusi dal computo delle “attività diverse” rispetto alle “attività principali”, i proventi derivanti dai rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.

Ci sono ancora altre novità in merito a questo decreto. Dobbiamo solo attendere la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale per approfondire tutte le modifiche.

Per saperne di più contattaci

www.ngsgroup.it

IL MODELLO EAS

Molte associazioni presenti nel nostro territorio, ancora oggi non sanno dell’esistenza di questo documento. Tu sei a conoscenza di questo “MODELLO”?

Ovviamente non è un ragazzo che sfila e mostra i modelli preposti da uno stilista, ma non è molto diverso come concetto.

Quando va compilato ed a chi va presentato?

Ebbene questo modello deve essere presentato dalle Associazioni neonate entro 60 giorni dalla costituzione della stessa. Sicuramente andrai a sbirciare nelle tue scartoffie per vedere se l’hai presentato! Inoltre ti stai chiedendo a chi devi consegnare questo documento, semplice all’Agenzia delle Entrate.

Il modello EAS oltre ad essere presentato subito dopo la costituzione della tua associazione è uno strumento che va utilizzato anche da quelle che registrano variazioni sui dati significativi ai fini fiscali che erano stati precedentemente comunicati.

Su questo si è un po’ più elastici, si può fare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è apportata la modifica. Ad esempio: se le modifiche le hai apportate il 15 aprile del 2021 hai tempo fino al 31 marzo 2022.

Se non sei a conoscenza del modello EAS sicuramente non sai nemmeno a cosa serve. Ora te lo spiego: il modello EAS rappresenta uno dei principali obblighi degli enti associativi senza scopo di lucro affinché tu possa usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 30, comma 1 del D.l. 185/2008.

Chi deve presentarlo e come?

Oggi il modello EAS può essere presentato per via telematica direttamente dal Legale Rappresentante (Presidente) oppure tramite un intermediario abilitato. In passato dovevi andare direttamente tu di persona e lasciare il documento, ora grazie alla tecnologia ti eviti un viaggio e perdita di ore di fila!

Abbiamo già parlato dei giorni di scadenza sia per le neoassociazioni che per quelle che apportano delle modifiche sulle cifre significative ai fini fiscali, ma esiste un altro caso in cui il modello EAS va presentato: in caso di perdita dei requisiti qualificanti e va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Cosa succede se un’associazione non ha presentato il modello EAS?

Il Decreto Legge numero 16/2012 ha stabilito che:

te lo dico in poche parole: devi comunicare (presenti la domanda) e versare un importo minimo di sanzione di 258,00 € ”remissione in bonis”.

Fai attenzione, la sanzione per la remissione in bonis non può essere oggetto di ravvedimento operoso e, a partire dall’11 giugno 2018, deve essere pagata esclusivamente con il modello F24 Elide. Beh, almeno dopo che fai la segnalazione ripari ad un errore pagando sanzioni ridotte!

Ora cosa vuoi fare? Vuoi metterti in regola? Contattaci per saperne di più!