Riforma Dello Sport 2023: Ancora Modifiche?
Ebbene si ci sono molte modifiche. Scopriamo insieme quali sono. Naturalmente, si tratta di una bozza che potrebbe subire ulteriori modifiche prima di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore, previsto entro il 15 Luglio 2023.
In questo articolo, vedremo le principali modifiche e integrazioni che potrebbero essere apportate alla bozza di Decreto Legislativo alla Riforma dello Sport del 2021.
Amatori e Volontari (modifica artt. 29 e 34 – D.Lgs. 36/2021)
COSA VUOL DIRE? Il decreto prevede l’abolizione della categoria degli amatori e la sua sostituzione con quella dei volontari, come prevista dal Testo Unico del Terzo settore.
I volontari non potranno percepire compensi in alcun modo, ma potranno ricevere rimborsi relativi a spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto rese al di fuori dell’ambito di residenza. Su questo ci sarà molto da dire….
Lavoro sportivo (modificati gli artt. 25, 28 e 36 – D.Lgs. 36/2021)
Anche qui si dovrebbe dire tanto. Cosa cambia ed a chi è rivolto? Riguarda i lavoratori sportivi ed i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni sportive disciplinate dall’Organismo Sportivo, esclude invece quelle di carattere amministrativo-gestionale.
Inoltre, non vi saranno più le attività di lavoro sportivo occasionale. Pertanto, il lavoro sportivo potrà costituire solo oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Al riguardo, lo schema introduce una presunzione di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Gli Enti Sportivi dovranno comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo che equivarrà alla comunicazione al Centro per l’impiego.
Non saranno soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.
Ai fini fiscali, per lo sport dilettantistico i compensi concorreranno alla formazione del reddito solo per la parte eccedente i 15.000 Euro annui (attualmente, 10.000 Euro).
Ai fini contributivi, per i compensi sportivi vi sarà l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali per la parte eccedente i 5.000 Euro.
Attività Diverse (modifica dell’art. 4 – D.Lgs. 36/2021)
Saranno esclusi dal computo delle “attività diverse” rispetto alle “attività principali”, i proventi derivanti dai rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.
Ci sono ancora altre novità in merito a questo decreto. Dobbiamo solo attendere la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale per approfondire tutte le modifiche.
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