IL MODELLO EAS
Molte associazioni presenti nel nostro territorio, ancora oggi non sanno dell’esistenza di questo documento. Tu sei a conoscenza di questo “MODELLO”?
Ovviamente non è un ragazzo che sfila e mostra i modelli preposti da uno stilista, ma non è molto diverso come concetto.
Quando va compilato ed a chi va presentato?
Ebbene questo modello deve essere presentato dalle Associazioni neonate entro 60 giorni dalla costituzione della stessa. Sicuramente andrai a sbirciare nelle tue scartoffie per vedere se l’hai presentato! Inoltre ti stai chiedendo a chi devi consegnare questo documento, semplice all’Agenzia delle Entrate.
Il modello EAS oltre ad essere presentato subito dopo la costituzione della tua associazione è uno strumento che va utilizzato anche da quelle che registrano variazioni sui dati significativi ai fini fiscali che erano stati precedentemente comunicati.
Su questo si è un po’ più elastici, si può fare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è apportata la modifica. Ad esempio: se le modifiche le hai apportate il 15 aprile del 2021 hai tempo fino al 31 marzo 2022.
Se non sei a conoscenza del modello EAS sicuramente non sai nemmeno a cosa serve. Ora te lo spiego: il modello EAS rappresenta uno dei principali obblighi degli enti associativi senza scopo di lucro affinché tu possa usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 30, comma 1 del D.l. 185/2008.
Chi deve presentarlo e come?
Oggi il modello EAS può essere presentato per via telematica direttamente dal Legale Rappresentante (Presidente) oppure tramite un intermediario abilitato. In passato dovevi andare direttamente tu di persona e lasciare il documento, ora grazie alla tecnologia ti eviti un viaggio e perdita di ore di fila!
Abbiamo già parlato dei giorni di scadenza sia per le neoassociazioni che per quelle che apportano delle modifiche sulle cifre significative ai fini fiscali, ma esiste un altro caso in cui il modello EAS va presentato: in caso di perdita dei requisiti qualificanti e va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Cosa succede se un’associazione non ha presentato il modello EAS?
Il Decreto Legge numero 16/2012 ha stabilito che:
te lo dico in poche parole: devi comunicare (presenti la domanda) e versare un importo minimo di sanzione di 258,00 € ”remissione in bonis”.
Fai attenzione, la sanzione per la remissione in bonis non può essere oggetto di ravvedimento operoso e, a partire dall’11 giugno 2018, deve essere pagata esclusivamente con il modello F24 Elide. Beh, almeno dopo che fai la segnalazione ripari ad un errore pagando sanzioni ridotte!
Ora cosa vuoi fare? Vuoi metterti in regola? Contattaci per saperne di più!