“Bar” negli Enti Sportivi
Una delle domande frequenti è: posso avere un “bar” all’interno del mio Impianto Sportivo?
Ebbene si, è una delle attività che possono essere svolte, però bisogna prestare molta attenzione per non incorrere in accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.
Andiamo a vedere cosa intendiamo però per “Bar”:
“L’attività di Bar è intesa come fornitura e servizio di prodotti alimentari confezionati, pronti o che necessitano di una preparazione minima e che generalmente vengono consumati al banco.”
Inoltre, quando parliamo di Bar ci riferiamo anche all’attività minimale, intesa come vendita di acqua, snack, panini, bevande, etc.
La gestione del Bar è attività istituzionale, commerciale o commerciale connessa?
Va detto subito che per espressa previsione dell’articolo 148, comma 4 del TUIR, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere decommercializzata, ai sensi del comma 3, quindi, è sempre commerciale.
Come tutte le attività commerciali comporta quindi l’assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali: dall’apertura della Partiva IVA alla dotazione del registratore di cassa, etc.
L’Ente Sportivo può godere però di due importanti agevolazioni nel caso in cui l’attività di Bar sia inquadrata come commerciale connessa a quella Istituzionale o sia svolta in modo occasionale.
Come si può AVERE un “bar” senza che sia tale?
E’ NECESSARIO AVER INSERITO NEL PROPRIO STATUTO SOCIALE LA GIUSTA DIGITATURA come previsto dalla legge del 19 agosto 2016, n. 166.
Cosa succede se non ho i requisiti adatti ad avere il “Bar”?
La mancata conoscenza di tali stringenti requisiti può condurre, con un’altissima probabilità, ad accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, con recupero per lo Stato di imposte in misura piena, di sanzioni e di interessi.
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