Riforma dello Sport 5 Settembre 2023

Dopo tutte le novità emerse vediamo insieme quali sono le novità imminenti introdotte.

Il tutto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto correttivo-bis sulla Riforma dello sport 4 settembre 2023, n. 206 il Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120″Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40″.

Fra le novità introdotte si segnalano le seguenti:

  • l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023;
  • l’erogazione di un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati da parte delle ASD e SSD iscritte nel Registro Nazionale che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del beneficio hanno conseguito ricavi non superiori a euro 100.000;
  • la non concorrenza alla determinazione della base imponibile IRAP dei compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 5.000 euro;
  • l’aumento da 18 a 24 ore settimanali del limite entro cui il lavoro sportivo può essere svolto nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
  • il rimborso delle spese sostenute dai volontari tramite autocertificazione purché le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili.

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“Bar” negli Enti Sportivi

Una delle domande frequenti è: posso avere un “bar” all’interno del mio Impianto Sportivo?

Ebbene si, è una delle attività che possono essere svolte, però bisogna prestare molta attenzione per non incorrere in accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

Andiamo a vedere cosa intendiamo però per “Bar”:

“L’attività di Bar è intesa come fornitura e servizio di prodotti alimentari confezionati, pronti o che necessitano di una preparazione minima e che generalmente vengono consumati al banco.”

Inoltre, quando parliamo di Bar ci riferiamo anche all’attività minimale, intesa come vendita di acqua, snack, panini, bevande, etc.

La gestione del Bar è attività istituzionale, commerciale o commerciale connessa?

Va detto subito che per espressa previsione dell’articolo 148, comma 4 del TUIR, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere decommercializzata, ai sensi del comma 3, quindi, è sempre commerciale

Come tutte le attività commerciali comporta quindi l’assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali: dall’apertura della Partiva IVA alla dotazione del registratore di cassa, etc.

L’Ente Sportivo può godere però di due importanti agevolazioni nel caso in cui l’attività di Bar sia inquadrata come commerciale connessa a quella Istituzionale o sia svolta in modo occasionale.

Come si può AVERE un “bar” senza che sia tale?

E’ NECESSARIO AVER INSERITO NEL PROPRIO STATUTO SOCIALE LA GIUSTA DIGITATURA come previsto dalla legge del 19 agosto 2016, n. 166.

Cosa succede se non ho i requisiti adatti ad avere il “Bar”?

La mancata conoscenza di tali stringenti requisiti può condurre, con un’altissima probabilità, ad accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, con recupero per lo Stato di imposte in misura piena, di sanzioni e di interessi.

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ASD e MARCHE DA BOLLO: COSA CAMBIA OGGI

La tua domanda molto probabilmente è: anche le Associazioni pagano le marche da bollo?

Iniziamo col dire cosa sono le marche da bollo: è un’imposta che si applica al posto dell’IVA per transazioni per cui questa non è esigibile.

Una marca da bollo è un’imposta sostitutiva dell’IVA che viene applicata su ricevute e fatture in casi specifici quando l’importo totale supera i 77,47 euro.

Come si calcola?

L’imposta va calcolata nel totale e esclusa dall’eventuale calcolo della ritenuta d’acconto..

In alcuni casi però può capitare che te la ritrovi in quei documenti dove viene applicata l’IVA. Ma questo se solo se l’importo dei beni o servizi esenti IVA è maggiore di 77,47 euro.

I casi più comuni dove viene applicata la marca da bollo sono:

– Prestazioni occasionali

– Contribuenti del regime agevolato dei vecchi minimi o forfettario (o dei nuovi minimi)

– Operazioni esenti, art. 10 DPR 633/1972

– Operazioni fuori campo IVA

– Operazioni non imponibili sullo stesso piano di esportazioni, servizi e scambi internazionali.

E per le Associazioni?

Dal 2019 atti, documenti, istanze, contratti, come pure copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni messe in atto o richieste dalle ASD sono esenti da bollo.

Il provvedimento è stata inserita nella LEGGE DI BILANCIO di previsione dello Stato estendendolo anche alle “Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal CONI” l’esenzione da bollo fino all’anno scorso applicabile solo alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

Ma quali sono questi documenti esenti da bollo per le ASD?

Ne citiamo qualcuna:

– estratti conto bancari emessi a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (quindi contattate subito la vostra banca e fatevi ridurre questo costo!);

– ricevute generiche e fiscali emesse dalla ASD a qualsiasi titolo (contributi di partecipazione alle attività da parte di associati e tesserati, contributi da parte di altre Associazioni o Comuni, erogazioni liberali, contributi versati da FSN/DSA/EPS etc etc);

– fatture emesse dalla ASD in esenzione iva (prima vi si apponeva una marca da bollo di 2 euro quando questa superava i 77,47 euro);

– ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle ASD ai propri collaboratori;

– variazioni di Statuti da registrare all’ufficio del Registro;

 registrazioni di contratti (che so: di sponsorizzazione, di affitto, etc etc).

Che cosa succede se non la applichi?

Riceverai una sanzione da una a cinque volte l’importo dovuto… non penso tu voglia rischiare! Anche se non abbiamo MAI e dico MAI visto contestare alle Associazioni no profit la mancata apposizione delle marche da bollo.

Non sei un’ASD?

Nel 2017 è stata introdotta l’esenzione di bollo a APS (Associazione di promozione Sociale) e ODV (Organizzazioni di Volontariato):

gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo”.

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A presto Flavia