Riforma dello Sport 5 Settembre 2023

Dopo tutte le novità emerse vediamo insieme quali sono le novità imminenti introdotte.

Il tutto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto correttivo-bis sulla Riforma dello sport 4 settembre 2023, n. 206 il Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120″Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40″.

Fra le novità introdotte si segnalano le seguenti:

  • l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023;
  • l’erogazione di un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati da parte delle ASD e SSD iscritte nel Registro Nazionale che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del beneficio hanno conseguito ricavi non superiori a euro 100.000;
  • la non concorrenza alla determinazione della base imponibile IRAP dei compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 5.000 euro;
  • l’aumento da 18 a 24 ore settimanali del limite entro cui il lavoro sportivo può essere svolto nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
  • il rimborso delle spese sostenute dai volontari tramite autocertificazione purché le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili.

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Riforma Dello Sport 2023: Ancora Modifiche?

Ebbene si ci sono molte modifiche. Scopriamo insieme quali sono. Naturalmente, si tratta di una bozza che potrebbe subire ulteriori modifiche prima di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore, previsto entro il 15 Luglio 2023.

In questo articolo, vedremo le principali modifiche e integrazioni che potrebbero essere apportate alla bozza di Decreto Legislativo alla Riforma dello Sport del 2021.

Amatori e Volontari (modifica artt. 29 e 34 – D.Lgs. 36/2021)

COSA VUOL DIRE? Il decreto prevede l’abolizione  della categoria degli amatori e la sua sostituzione con quella dei volontari, come prevista dal Testo Unico del Terzo settore.

I volontari non potranno percepire compensi in alcun modo, ma potranno ricevere rimborsi relativi a spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto rese al di fuori dell’ambito di residenza. Su questo ci sarà molto da dire….

Lavoro sportivo (modificati gli artt. 25, 28 e 36 – D.Lgs. 36/2021)

Anche qui si dovrebbe dire tanto. Cosa cambia ed a chi è rivolto? Riguarda i lavoratori sportivi ed i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni sportive disciplinate dall’Organismo Sportivo, esclude invece quelle di carattere amministrativo-gestionale.

Inoltre, non vi saranno più le attività di lavoro sportivo occasionale. Pertanto, il lavoro sportivo potrà costituire solo oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Al riguardo, lo schema introduce una presunzione di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Gli Enti Sportivi dovranno comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo che equivarrà alla comunicazione al Centro per l’impiego.

Non saranno soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

Ai fini fiscali, per lo sport dilettantistico i compensi concorreranno alla formazione del reddito solo per la parte eccedente i 15.000 Euro annui (attualmente, 10.000 Euro).

Ai fini contributivi, per i compensi sportivi vi sarà l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali per la parte eccedente i 5.000 Euro.

Attività Diverse (modifica dell’art. 4 – D.Lgs. 36/2021)

Saranno esclusi dal computo delle “attività diverse” rispetto alle “attività principali”, i proventi derivanti dai rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.

Ci sono ancora altre novità in merito a questo decreto. Dobbiamo solo attendere la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale per approfondire tutte le modifiche.

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Associazioni ed IVA

Ciao, le novità sulle Associazioni non smettono ad arrivare. Tra l’altro arrivano come un fulmine al ciel sereno.

Il 15 dicembre 2021 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto fiscale (dl n. 146/2021). Che cosa vuol dire? Entriamo nel dettaglio.

Questo decreto contiene alcune disposizioni di interesse per il Terzo settore e il non profit in generale.

La norma impone alle associazioni, dall’1 gennaio 2022, di essere assoggettate al regime Iva, pur non svolgendo alcuna attività commerciale. Infatti, prevede il passaggio dall’attuale regime di esclusione Iva, ad un regime di esenzione Iva per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci.

Quindi cosa comporta tutto ciò? Tale variazione, apparentemente neutra economicamente, comporta invece costi di tenuta della contabilità Iva, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, molto rilevanti per gli enti non a scopo di lucro.

Quali sono però le operazioni commercializzate e non commercializzate?

Le operazioni che non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali sono escluse da campo IVA come scritto nell’ex art. 4 comma 4) DPR 633/1972 poiché si tratta di attività de-commercializzata. Invece, le operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali, ma esenti da IVA sono scritti nell’ex art. 10, comma 1, n. 20) del DPR 633/1972.

Ora ti starai chiedendo: io possiedo i requisiti fondamentali per poter beneficiare dell’esenzione IVA? I requisiti sono semplicemente due: uno di carattere soggettivo ed uno di carattere oggettivo.

Ora mi spiego meglio: il carattere soggettivo riguarda le prestazioni didattiche da organi della pubblica amministrazione. Per le attività sportive ad esempio viene eseguito C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Il carattere oggettivo come ci spiega il Ministero le prestazioni devono essere effettivamente didattiche. Lo so è un po’ complicato. Se io pratico una disciplina devo avere i requisiti tipici per quella disciplina. Puoi dire che vai in bicicletta senza aver la biciletta?

Che cosa comporta tutto ciò? Cambiamenti nella tenuta contabile!!! In particolare, l’attività commerciale ai fini IVA deve essere gestita con contabilità separata da quella principale svolta; la detrazione è concessa soltanto per l’IVA relativa agli acquisti fatti nell’esercizio dell’attività commerciale, mentre per gli acquisti promiscui è possibile la detrazione IVA in base a criteri oggettivi e coerenti alla natura dei beni e dei servizi erogati.

Vuoi saperne di più? Contattaci…

Green Pass ed Associazione

Ciao,
purtroppo viviamo in un periodo che le normative cambiano di giorno in giorno e tu non sai come comportarti vero?
La maggior parte delle persone che ci scrivono si trovano nella tua stessa situazione.

Ti sembra di essere diventato uno sceriffo? Ti pesa controllare la gente? La gente si sente al sicuro entrando nella mia struttura?

Oggi la pandemia ha stressato un pò tutti, anche te vero?

Le normative in vigore stanno iniziando a riaprire le porte precedentemente chiuse in modo da iniziare di nuovo a respirare fino a farlo a pieni polmoni.

Fra non molto si tornerà ad una certa stabilità e tutto ciò lo avrai grazie alla chiarezza dei provvedimenti normativi. Questo ti permetterà di eliminare l’ansia, la depressione, la rabbia e la perdita di motivazione e morale. 

Noi di NGS Group non possiamo risolvere questo problema però possiamo aiutarvi a darvi un pò di chiarezza su come rialzarsi da questa situazione.

Se vuoi sapere di più sul “Green pass”, ti spiegherò:

1. Utilizzo e gestione del Green pass nelle Associazioni, tra cui ASD (sport al chiuso e sport all’aperto, sport individuali e sport di gruppo, le eccezioni delle Palestre e delle Piscine).

2. Collaboratori, volontari, genitori che entrano in Associazione sono obbligati ad avere il Green pass?

3. che valore ha la “Autodichiarazione ex art. 46, 47, 48 DPR 445/2000, documento sostitutivo alla certificazione Green pass valido ad ogni effetto per legge? 

Bilancio Consuntivo

Tutti gli enti no profit, comprese le Associazioni (ASD, APS, associazioni di volontariato, circoli….), sono obbligati ad elaborare e ad approvare il bilancio annuale.

Perché questo deve essere fatto? Perché è richiesta dalla legge fiscale e dalle varie normative previste sugli enti no profit, ed inoltre un’associazione può usufruire dei vantaggi fiscali ad esso riservato.

Cosa più importante è che il bilancio permette di avere un quadro preciso in merito alla situazione economica-finanziaria dell’associazione, in modo da poter essere gestita al meglio.

Il bilancio annuale deve essere formulato in modo da riportare, suddivise per voci analitiche ed elencate con chiarezza, tutte le entrate e le uscite dell’associazione.

Nella redazione di questo documento è necessario che il documento sia chiaro, riporti in modo veritiero la situazione patrimoniale dell’ente, e che le voci contabili non siano troppo generiche o accorpate.

Il bilancio potrà essere anche in attivo e verrà riportato nel bilancio dell’anno successivo. Inoltre, se l’associazione svolge anche attività commerciale, queste ultime saranno separate dall’attività non commerciale svolta con gli associati.

Il bilancio può essere, dapprima preparato dal Consiglio Direttivo dell’associazione, ed approvato dall’assemblea dei soci entro e non oltre 4 mesi dalla fine dell’anno sociale, oppure può essere preparato anche da persone specializzate nel settore delle Associazioni.

L’assemblea procede all’esame del bilancio in seduta ordinaria ove delibera a maggioranza, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti. Il verbale di approvazione e il bilancio dovranno essere conservati per 5 anni presso la sede legale.

Quali documenti sono utili per elaborare il giusto Bilancio? Com’è possibile redare un corretto Bilancio? Cosa bisogna fare durante tutto l’anno?  

“Bar” negli Enti Sportivi

Una delle domande frequenti è: posso avere un “bar” all’interno del mio Impianto Sportivo?

Ebbene si, è una delle attività che possono essere svolte, però bisogna prestare molta attenzione per non incorrere in accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

Andiamo a vedere cosa intendiamo però per “Bar”:

“L’attività di Bar è intesa come fornitura e servizio di prodotti alimentari confezionati, pronti o che necessitano di una preparazione minima e che generalmente vengono consumati al banco.”

Inoltre, quando parliamo di Bar ci riferiamo anche all’attività minimale, intesa come vendita di acqua, snack, panini, bevande, etc.

La gestione del Bar è attività istituzionale, commerciale o commerciale connessa?

Va detto subito che per espressa previsione dell’articolo 148, comma 4 del TUIR, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere decommercializzata, ai sensi del comma 3, quindi, è sempre commerciale

Come tutte le attività commerciali comporta quindi l’assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali: dall’apertura della Partiva IVA alla dotazione del registratore di cassa, etc.

L’Ente Sportivo può godere però di due importanti agevolazioni nel caso in cui l’attività di Bar sia inquadrata come commerciale connessa a quella Istituzionale o sia svolta in modo occasionale.

Come si può AVERE un “bar” senza che sia tale?

E’ NECESSARIO AVER INSERITO NEL PROPRIO STATUTO SOCIALE LA GIUSTA DIGITATURA come previsto dalla legge del 19 agosto 2016, n. 166.

Cosa succede se non ho i requisiti adatti ad avere il “Bar”?

La mancata conoscenza di tali stringenti requisiti può condurre, con un’altissima probabilità, ad accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, con recupero per lo Stato di imposte in misura piena, di sanzioni e di interessi.

Per saperne di più non esitare a contattarci

ASD e MARCHE DA BOLLO: COSA CAMBIA OGGI

La tua domanda molto probabilmente è: anche le Associazioni pagano le marche da bollo?

Iniziamo col dire cosa sono le marche da bollo: è un’imposta che si applica al posto dell’IVA per transazioni per cui questa non è esigibile.

Una marca da bollo è un’imposta sostitutiva dell’IVA che viene applicata su ricevute e fatture in casi specifici quando l’importo totale supera i 77,47 euro.

Come si calcola?

L’imposta va calcolata nel totale e esclusa dall’eventuale calcolo della ritenuta d’acconto..

In alcuni casi però può capitare che te la ritrovi in quei documenti dove viene applicata l’IVA. Ma questo se solo se l’importo dei beni o servizi esenti IVA è maggiore di 77,47 euro.

I casi più comuni dove viene applicata la marca da bollo sono:

– Prestazioni occasionali

– Contribuenti del regime agevolato dei vecchi minimi o forfettario (o dei nuovi minimi)

– Operazioni esenti, art. 10 DPR 633/1972

– Operazioni fuori campo IVA

– Operazioni non imponibili sullo stesso piano di esportazioni, servizi e scambi internazionali.

E per le Associazioni?

Dal 2019 atti, documenti, istanze, contratti, come pure copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni messe in atto o richieste dalle ASD sono esenti da bollo.

Il provvedimento è stata inserita nella LEGGE DI BILANCIO di previsione dello Stato estendendolo anche alle “Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal CONI” l’esenzione da bollo fino all’anno scorso applicabile solo alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

Ma quali sono questi documenti esenti da bollo per le ASD?

Ne citiamo qualcuna:

– estratti conto bancari emessi a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (quindi contattate subito la vostra banca e fatevi ridurre questo costo!);

– ricevute generiche e fiscali emesse dalla ASD a qualsiasi titolo (contributi di partecipazione alle attività da parte di associati e tesserati, contributi da parte di altre Associazioni o Comuni, erogazioni liberali, contributi versati da FSN/DSA/EPS etc etc);

– fatture emesse dalla ASD in esenzione iva (prima vi si apponeva una marca da bollo di 2 euro quando questa superava i 77,47 euro);

– ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle ASD ai propri collaboratori;

– variazioni di Statuti da registrare all’ufficio del Registro;

 registrazioni di contratti (che so: di sponsorizzazione, di affitto, etc etc).

Che cosa succede se non la applichi?

Riceverai una sanzione da una a cinque volte l’importo dovuto… non penso tu voglia rischiare! Anche se non abbiamo MAI e dico MAI visto contestare alle Associazioni no profit la mancata apposizione delle marche da bollo.

Non sei un’ASD?

Nel 2017 è stata introdotta l’esenzione di bollo a APS (Associazione di promozione Sociale) e ODV (Organizzazioni di Volontariato):

gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo”.

Per saperne di più contattaci.

A presto Flavia

DATI PERSONALI E DATI SENSIBILI

Si discute spesso sulla gestione dei dati e purtroppo se non li sai “conservare” e “nascondere” puoi essere accusato di non aver gestito in modo chiaro i dati dei tuoi utenti iscritti.

Si parla di dati personali e/o dati sensibili, ma la domanda che si pongono tutti è: dati personali o dati sensibili sono la stessa cosa?

La Privacy è tutelata in modo molto chiaro, infatti se parliamo di dati personali ci riferiamo a tutte le informazioni che identificano (direttamente o indirettamente) una persona fisica. Ad esempio i dati anagrafici, le foto sono informazioni dirette, mentre codice fiscale o numero di targa sono informazioni indirette.

I dati sensibili invece sono ciò che riguardano le scelte della persona. Ad esempio ne fanno parte le origini etniche, le scelte religiose e perché no anche politiche. Oggi la normativa sulla privacy ha inserito nei dati sensibili anche i dati genetici e orientamento sessuale.

Se ci pensi sono cose che noi le viviamo tutti i giorni e le diamo per scontato.

Non dimenticare di non lasciarti scappare anche se un tuo utente ha condanne penali o ha commesso reati. Ebbene si, si tratta di dati giudiziari.

Come hai potuto ben capire si tratta di un discorso molto complesso e che tutto ciò che ti viene consegnato e/o rivelato non puoi tenerlo sulla tua scrivania alla portata di tutti o al libero accesso sul computer.

Oggi tra i dati personali già citati sono stati aggiunti anche quelli relativi alle comunicazioni elettroniche come internet. La tecnologia, per quanto ha semplificato il modo di collaborare e di comunicare, se non usata correttamente o usata da tutti i tuoi soci potrebbe metterti in grossi guai.

Hai pensato a cosa potrebbe succederti se una persona “qualsiasi” entra e si impossessa di questi documenti?

Ora abbiamo capito la differenza tra dati sensibili e personali. Per gestire la tua Associazione quali dati ti servono?

Un’Associazione gestisce al 100 % sono dati personali. Se ci pensi che  sia tu il Legale Rappresentate, che siano i tuoi soci o i tuoi tesserati tu chiedi il documento di riconoscimento, numero di telefono e mail.

Alcune Associazioni gestiscono anche i dati cosiddetti “sensibili”. Quali? Ad esempio quelle che gestiscono le informazioni sanitarie.

Perché devi proteggere questi dati?

Se parli di “tutela delle privacy” pensi subito che no  devi rendere pubblici quei dati sensibili.

Come la prenderesti se qualcuno pubblicherebbe tutti i tuoi problemi personali? Oppure, come la prenderesti se i tuoi contatti venissero resi pubblici per essere usati da chiunque e mandarti di tutto?

La stessa cosa vale per i tuoi tesserati! Conserva i loro dati personale e/o Sensibili, non devono essere alla portata di tutti!

Cosa devi fare per nasconderli?

In realtà è molto semplice, basta seguire alla lettera ed adeguarti alle norme previste dal Regolamento Europeo sulla Privacy.

Lo puoi fare nel modo più semplice e rapido.  

Se vuoi saperne di più contattaci.

Alla prossima!

Flavia Italia

IL MODELLO EAS

Molte associazioni presenti nel nostro territorio, ancora oggi non sanno dell’esistenza di questo documento. Tu sei a conoscenza di questo “MODELLO”?

Ovviamente non è un ragazzo che sfila e mostra i modelli preposti da uno stilista, ma non è molto diverso come concetto.

Quando va compilato ed a chi va presentato?

Ebbene questo modello deve essere presentato dalle Associazioni neonate entro 60 giorni dalla costituzione della stessa. Sicuramente andrai a sbirciare nelle tue scartoffie per vedere se l’hai presentato! Inoltre ti stai chiedendo a chi devi consegnare questo documento, semplice all’Agenzia delle Entrate.

Il modello EAS oltre ad essere presentato subito dopo la costituzione della tua associazione è uno strumento che va utilizzato anche da quelle che registrano variazioni sui dati significativi ai fini fiscali che erano stati precedentemente comunicati.

Su questo si è un po’ più elastici, si può fare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è apportata la modifica. Ad esempio: se le modifiche le hai apportate il 15 aprile del 2021 hai tempo fino al 31 marzo 2022.

Se non sei a conoscenza del modello EAS sicuramente non sai nemmeno a cosa serve. Ora te lo spiego: il modello EAS rappresenta uno dei principali obblighi degli enti associativi senza scopo di lucro affinché tu possa usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 30, comma 1 del D.l. 185/2008.

Chi deve presentarlo e come?

Oggi il modello EAS può essere presentato per via telematica direttamente dal Legale Rappresentante (Presidente) oppure tramite un intermediario abilitato. In passato dovevi andare direttamente tu di persona e lasciare il documento, ora grazie alla tecnologia ti eviti un viaggio e perdita di ore di fila!

Abbiamo già parlato dei giorni di scadenza sia per le neoassociazioni che per quelle che apportano delle modifiche sulle cifre significative ai fini fiscali, ma esiste un altro caso in cui il modello EAS va presentato: in caso di perdita dei requisiti qualificanti e va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Cosa succede se un’associazione non ha presentato il modello EAS?

Il Decreto Legge numero 16/2012 ha stabilito che:

te lo dico in poche parole: devi comunicare (presenti la domanda) e versare un importo minimo di sanzione di 258,00 € ”remissione in bonis”.

Fai attenzione, la sanzione per la remissione in bonis non può essere oggetto di ravvedimento operoso e, a partire dall’11 giugno 2018, deve essere pagata esclusivamente con il modello F24 Elide. Beh, almeno dopo che fai la segnalazione ripari ad un errore pagando sanzioni ridotte!

Ora cosa vuoi fare? Vuoi metterti in regola? Contattaci per saperne di più!

Quanti verbali devi fare in un anno?

Ebbene ti rispondo subito: sono 5 il numero minimo di verbali che devi fare, però ti dico anche DIPENDE!

Perché DIPENDE? Sembrerebbe logico pensare che se per un’Associazione vanno bene 10 verbali valgono anche per le altre Associazioni, invece varia da un’Associazione all’altra.

Innanzitutto dipende dal tuo Statuto.

Un classico Statuto prevede solo i verbali obbligatori, mentre il tuo Statuto potrebbe prevedere altri adempimenti non obbligatori per legge.

Mi spiego meglio! Prendi il tuo Statuto e leggi il contenuto.

Quasi sempre troviamo che all’interno vi è l’obbligo di riunirsi per discutere ed approvare il bilancio di Previsione anche se non è un obbligo di legge. In altri Statuti, invece vi è riportato il “Consiglio Direttivo si riunirà quando ci sarà la necessità, e comunque non meno di 4 volte all’anno.”

Ora sicuramente è tutto più chiaro per te: tutto ciò che il tuo Statuto prevede, anche se non obbligatorio, diventa un adempimento che devi rispettare.

Cosa succede se non lo fai? Non rispetti le regole fondamentali della TUA Associazione e quindi incorrere nell’illegalità ed esporti a diverse problematiche come il Fisco, i soci, e potresti anche essere buttato fuori dalla Tua Associazione.

Vediamo ora quali sono questi 5 verbali che devi fare:

  1. Verbale dell’assemblea soci ove viene approvato il rendiconto annuale;
  2. Verbale di assemblea dei soci se bisogna nominare nuovi organi dell’associazione (il Consiglio Direttivo, il Presidente)
  3. Verbali del Direttivo per l’approvazione dei nuovi soci.
  4. Verbale del consiglio direttivo che approva il rendiconto (meglio se accompagnato anche della relazione di missione) da portare in assemblea soci e che convoca la stessa.
  5. Verbale del consiglio direttivo ove viene riportata la quota associativa annuale

Cosa bisogna aggiungere a tutti questi verbali?

Devi verbalizzare le attività della tua Associazione. Oggi, molte Associazioni si occupano di corsi e quindi dovrai creare un tariffario che dovrà essere deliberato.

In un altro articolo, ho già discusso del libro dei verbali, ti ricordo che deve essere ben fatto! Questo, insieme allo statuto e al libro soci sono i primi documenti ad essere controllati.

Per dimostrare di essere una vera associazione devi avere statuto, libro soci e libro verbali in ordine.

Hai tutto ciò? È in ordine? Sai che sanzione potresti ricevere se gli revisori riescono a dimostrare che la tua è una falsa associazione?

Per questo quando scegli un professionista devi assicurarti che ti segua e si occupa di tutto, anche controlla con te i verbali.

Noi di NGS Group ci occupiamo di gestire la TUA Associazione e ci occupiamo di OGNI aspetto, della tua Associazione e farti fare sonni tranquilli e sereni

SE VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI

Libro dei Verbali

Iniziamo col dire che non dobbiamo confondere la parola verbale che utilizziamo in altri contesti, come ad esempio qui verbale non indica una multa.

Infatti, il Libro dei Verbali ì dei verbali è un testo fondamentale ed obbligatorio del quale spesso gli enti non profit sottovalutano l’importanza. Inoltre è l’Associazione stessa che è tenuta a compilare e conservare.

Che cosa ci sarà scritto in questo libro? In esso sono contenuti i resoconti di tutte le assemblee soci e di direttivo convocate ed effettuate dall’Associazione.

Spesso il libro dei verbali viene visto come un’osservanza unicamente formale che toglie tempo prezioso allo svolgere delle attività. Per alcuni invece viene visto come un documento complicato che non si sa da che parte cominciare a scrivere.

In realtà, se ben tenuto e aggiornato, puoi utilizzarlo per difenderti in caso di controlli fiscali o civilistici. Ti sembra poco?

Cosa contiene quindi un verbale? Il Segretario dell’Assemblea si occupa di stendere il verbale e semplicemente riporta i punti dell’ordine del giorno discussi durante l’assemblea, identico a quello che è stato mandato ai soci in fase di convocazione. I verbali possono essere scritti a mano o al computer, ricorda la cosa importante è che ci sia!

Quanto è scritto nello statuto deve essere rigorosamente rispettato? SEMPRE.

Di conseguenza, se lo statuto prevede che delle assemblee e delle riunioni del consiglio siano redatti verbali, la tua Associazione deve scriverli nel libro dei verbali e conservarli con cura.

Giusto per essere più chiaro! La tenuta dei libri sociali (tra i quali il libro dei verbali) è importante perché è da questi libri che si capisce se la tua associazione applica i principi di trasparenza, partecipazione, democraticità, uguaglianza dei diritti ed inoltre mette in pratica quanto previsto dalla normativa per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Come avrai capito, i verbali delle assemblee devono essere redatti con criterio e devono anche essere conservati con metodo, perché rappresentano il racconto della vita democratica della tua associazione.

Ora ti do una piccola, brutta notizia…. non esiste un fax simile di verbale che possa andar bene per ogni associazione.

Lo so, i dubbi sorgono spesso, perché nessuno nasce imparato.

Se vuoi stare tranquillo e dormire sonni sereni puoi farli visionare a chi segue la tua associazione a 360 gradi.

Se stai valutando di affidarti a NGS Group per la gestione dell’associazione, sappi che controlliamo ovviamente anche questi documenti.

Infatti, oltre ad avere una consulenza da utilizzare nel corso dell’anno, puoi farci quesiti illimitati via mail e mandarci da controllare ogni documento riguardante l’associazione per un parere.

NGS GROUP mi presento

Chi siamo e di cosa ci occupiamo

Oggi la gestione di un’Associazione è divenuta un pò più complessa ed ecco che viene in tuo soccorso NGS Group che offre i servizi di Consulenza, Amministrazione e Organizzazione.

ora mi spiego meglio… Tu hai un’Associazione con uno scopo oppure vuoi farla nascere ma non sai come gestirla o come far divenire il tuo sogno in realtà. Ecco noi facciamo proprio questo.

Per gestire al meglio la tua Associazione e dormire su sette cuscini AFFIDATI a NGS Group che si occupa a 360 gradi di Associazioni.

Con noi eviterai di rivolgerti al primo che passa o ad un commercialista che si occupa di attività commerciali.

Eviterai di pagare multe per errori gestionali; imparerai a risparmiare dove si può ed investire sulle attività che promuovono lo scopo della tua Associazione.

Ed infine, non avrai più paura dei controlli fiscali.

Ti elenchiamo qualche servizio che offriamo, ma sai benissimo che contattandoci potrai sapere sempre di più.

NGS Group ti offre:

  • Consulenza Gratuita e Privata
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    • Compilazione Statuto
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Cosa aspetti a contattarci? Sai se sbagli nel costruire il tuo STATUTO per modificarlo pagherai un bel pò di soldini…

ASSOCIAZIONI CULTURALI

Perché oggi parliamo di Associazioni Culturali? Dobbiamo distinguerle dalle altre tipologie di associazioni. Quindi mettiti comodo, leggi questo articolo e sicuramente avrai idee più chiare.

Un’Associazione culturale è un’Associazione No Profit che non ha precise normative di riferimento ed utilizza i fondi per scopi culturali, di insegnamento o educativi. Mi spiego meglio: queste Associazioni sono diverse dalle Organizzazioni di Volontariato, dalle Associazioni di Promozione Sociale, dalle Onlus o dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche ma si rifanno alle norme del Codice Civile e della legge fiscale (Tuir) relative agli Enti Non Commerciali.

Figurati, oggi sono diventate di “tendenza”, però è importante che rispetti un requisito molto importante presente nel DPCM del 21 Marzo 2016: all’art. 1 comma 1 lettera “ abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali.”

E si, ogni Associazione per essere classificata deve rispettate le normative ad esse riservate!

Quali sono le ”attività culturali” ti starai chiedendo….

Non esistono in questo ambito definizioni univoche ed universalmente riconosciute… Forse nei prossimi anni sarà tutto delineato, più chiaro ed esaustivo. Noi gestiamo DIVERSE Associazioni e quindi dalla nostra esperienza riteniamo che sono attività culturali le attività che riguardano la creazione, produzione, distribuzione, promozione, conservazione, istruzione, tutela, ricerca, regolazione, conservazione, valorizzazione e molte altre come:

  • Monumenti storici, Musei, Siti archeologici, Archivi, Biblioteche, etc.
  • Parchi Naturali, Aree protette, etc
  • Tradizioni religiose, Enogastronomia, etc
  • Architettura, Fotografia, Pittura, Scultura, etc.
  • Danza, teatro musicale, teatro, etc.
  • Musica, Bande, etc.
  • Linguistica, Letteratura, etc.

Cosa dirti ancora… Le Associazioni Culturali possono organizzare corsi e/o scuole culturali (teatro, lingue, danza classica, yoga, musica etc…) e grazie al Regime Fiscale Agevolato per il No Profit, l’Associazione Culturale potrà chiedere delle QUOTE o CONTRIBUTI ECONOMICI ai propri associati per frequentare tali attività o altre simili (stage, viaggi di istruzione, etc). L’Associazione Culturale, inoltre, può svolgere anche attività commerciale aprendo Partita Iva ed aderendo al Regime Fiscale Agevolato della Legge 398/1991.

Nelle Associazioni No Profit è comunque possibile retribuire soci e non soci che collaborano per l’Associazione Culturale (ad esempio insegnanti, segretari amministrativi etc).

A questo punto penso tu ti sia schiarito le idee su quali siano le caratteristiche ed i punti di forza delle associazioni culturali. Ora puoi marciare e creare la tua Associazione Culturale. Scopri come fare…

I problemi che accomunano le Associazioni

Molte Associazioni sono paragonabili ad un’azienda ed ancora oggi numerosi Legali Rappresentanti non hanno chiaro questo concetto.

Non bisogna dimenticare che avere un’Associazione implica una corretta gestione e che vi si rispetti le normative fiscali del territorio relative ad essa.

Di cosa hai bisogno quindi? Innanzitutto conoscere i concetti base e quello che vorresti fare tu con la tua Associazione. Da qui capirai che a seconda dell’attività che svolgerai nella tua Associazione, quindi della sua natura avrai una denominazione: ASD, APS….

Inoltre devi sapere come gestirla ed avere tutti i documenti in regola. Semplice vero?

Da qui iniziano le altre domande? Come faccio a gestire la mia Associazione se non ho abbastanza soldi?

Molti Legali Rappresentanti (Presidenti) purtroppo non fanno altro che dire: “Non ci sto dentro con i costi”, “Non posso alzare i prezzi altrimenti vanno da quell’altro” ….

I soldi in associazione sono importanti e sono quelli che ti permettono di acquistare attrezzature, poter dare un giusto contributo ai tecnici, retribuire l’associato che si occupa della gestione fiscale ed amministrativa.

Ma senza soldi, tutto questo non puoi farlo!

Difficilmente sentirai lamentare di tutto ciò di una grande Associazione, ma in realtà è un argomento che coinvolge anche loro. Ricorda più grande è l’Associazione, più soldi ci vogliono per gestirla.

In queste grandi Associazioni il problema non è tanto che non girino soldi, anzi ne girano anche in gran quantità. Il problema è che a fronte di entrate alte, rispettivamente anche le spese sono alte e spesso i soldi vengono “gestiti” e “spesi” su cose sbagliate perché si è sempre fatto così.

Ci sono Associazioni che lavorano in perdita o in quasi pareggio, non riuscendo così ad avere fondi per investimenti successivi o poter addirittura pagare una bolletta nel caso in cui non vi sono stati ingressi nel mese successivo.

Per evitare tutto questo occorre semplicemente una logica imprenditoriale. Si il Legale Rappresentante deve essere un imprenditore no profit.

Ancora oggi si pensa al no profit come beneficienza e volontariato ma così non è. Molte persone vivono grazie alle associazioni.

Le associazioni in Italia ormai sono una realtà importante e senza di esse le persone che ne fanno parte non potrebbero sopravvivere.

Quindi, il Legale Rappresentante deve possedere strategia e mettere in moto tutte le azioni che permettono di raggiungere il suo obiettivo.

Ancora non hai capito? Devi essere un Leader. Chiedere aiuto non è umiliante, anzi a te serve qualcuno che possa darti un supporto e ti aiuti a riflettere sugli aspetti gestionali e organizzativi della tua associazione, ma che contemporaneamente conosca bene i limiti (ma anche le opportunità) riservate al no profit, sia per evitare che tu faccia errori sia per farti approfittare di un vantaggio fiscale che magari neanche sapevi esistesse.

In definitiva: tu sai come gestire al meglio la tua Associazione? Sai come lasciare in cassa dei soldi?

Il Legale Rappresentante = “Presidente”

Oggi viene Chiamato Legale Rappresentante ma tutti lo conosciamo come Presidente. Vediamo cosa fa questa figura all’interno di un’Associazione.

Il Legale Rappresentante di un’Associazione ha il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo o dall’assemblea dei soci.

Il Legale Rappresentante non ha potere decisionale ma fa parte dell’organo decisionale che è il Consiglio Direttivo. Quindi, ad esso spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. In particolare, può sottoscrivere contratti o accordi in nome dell’associazione e nel caso in cui l’Associazione viene richiamata a verifica giudiziaria rappresenta l’Associazione nel corso della causa, sia civile che penale.

Tuttavia il Legale Rappresentante può conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell’Associazione.

Inoltre, si assicura che vengano osservate ed attuate le delibere del consiglio direttivo e dell’assemblea e provvede che vengano osservate le disposizioni statutarie ed la disciplina sociale.

La carica di Legale Rappresentante perdura per la stessa durata del Consiglio Direttivo, ma può nuovamente essere confermato.

Cosa succede quando l’associazione non riesce a pagare i debiti con il suo patrimonio?  I creditori possono rivalersi sul patrimonio di coloro che ha rappresentato l’Associazione in quel determinato affare.

Il Legale Rappresentante può essere rimunerato dall’associazione per la sua attività di gestore.

Riforma del terzo settore e corrispettivi specifici A.S.D.

Le A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) non sono obbligate ad abbracciare la Riforma del Terzo Settore ed a iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Restandone fuori dalla riforma possono percepire comunque i benefici fiscali come descritto nella normativa vigente l. 398/1991 e alle altre leggi speciali di settore.

Ovviamente, il tutto deve avvenire nel rispetto di tutti i requisiti oggettivi, soggettivi, formali e sostanziali previsti, tra cui la presentazione, nei modi e tempi stabiliti, del modello EAS.

Nei loro confronti, infatti, nell’ ex art. 148, si parla di quote associative e corrispettivi specifici, mentre nell’ex l. 398/1991 dell’accesso al regime di favore.

Fonti normative:

art. 79, co. 5-bis, CTS (Dlgs. 117/2017) = le quote associative non hanno rilevanza fiscale sia per gli Enti del Terzo Settore (ETS) sia per gli entri che ne restano fuori dalla Riforma

art. 89, co. 4, CTS (Dlgs. 117/2017) = dispone l’abrogazione dell’art. 148, co. 3, TUIR e quindi della “decommercializzazione” speciale dei corrispettivi specifici solo nei confronti di associazioni culturali, di formazione extrascolastica della persona e di promozione sociale

art. 102, co. 2, lett. e), f), g), CTS (Dlgs. 117/2017) = dispone l’abrogazione del regime ex legge 398/1991 con esclusione del comparto sportivo dilettantistico.

Quali sono i requisiti della tua A.S.D.?

Enti Terzo settore: quali sono e cosa fanno

Iniziamo con il darvi una delucidazione sulla terminologia. Perché si chiama “Terzo”? Terzo perché ne fanno parte gli enti che operano principalmente con finalità civiche o utilità sociale, e non per scopo di lucro. Lo Stato e la pubblica amministrazione fanno parte del primo settore, mentre il mercato e le imprese del secondo settore.

La definizione di terzo settore può essere rintracciata nella legge delega 106/2016 (articolo 1, comma 1):

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.”

Chi può essere considerato ente del terzo settore? Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto legislativo numero 177/2017, sono no profit:

  • Le organizzazioni di volontariato;
  • Le associazioni di promozione sociale;
  • Gli enti filantropici;
  • Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Cosa è successo con il passare degli anni? La denominazione ONLUS è stata eliminata. Le organizzazioni che ne facevano parte, dopo aver adeguato lo statuto, entrano a far parte del Terzo Settore o sotto forma di organizzazione di volontariato; o di associazione di promozione sociale (APS) oppure altro ente tra quelli previsti dall’articolo 4 del dlgs 117/2017.

Tu di cosa ti occupi? Rientri nel terzo settore oppure no? Vuoi iniziare a far parte di questo mondo?

Il fondatore Francesco Democrito ci spiega perché nasce NGS Group

Mi presento: Sono Francesco Democrito, Presidente Regionale MSP Calabria e NGS Group.

Svolgo attività nel Sociale dal 1985.

Presidente dell’Associazione ASD Lega Danza Calabria organizza eventi e corsi di formazione per la danza.

Scopo della mia Missione è arricchire le persone che entrano a far parte del mondo dell’Associazionismo e abbracciare i diversi settori che vi sono.

NGS Group nasce insieme a Flavia Italia per gestire contabilmente gli enti che svolgono attività nel settore NON-PROFIT.

I soggetti del “terzo settore” hanno come finalità di soddisfare i bisogni socialmente rilevanti (assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, di natura ideale, ecc.) ove i risultati economici costituiscono solo una finalità secondaria e strumentale al raggiungimento della finalità della stessa.

Noi di NGS Group ci occupiamo proprio di questo! Abbiamo iniziato con le Associazioni affiliate al Comitato Provinciale MSP di Cosenza per poi arrivare oggi, grazie all’aiuto dei social media e del lavoro in smart woking, ad estendere il nostro supporto per tutta la nostra penisola.

La domanda che pongo è: tu sai cosa occorre per avere una corretta Tenuta Contabile? Sei sicuro che sia così?

Fondatrice di NGS Group
La Fondatrice Flavia Italia ci spiega perchè nasce NGS Group

Mi presento: Sono Flavia Italia, Segretaria Regionale MSP Calabria, Consulente Amministrativo e Responsabile Registro CONI.

La mia collaborazione inizia come Responsabile Tesseramento del Comitato della Provincia di Cosenza di MSP Italia. Ho intrapreso questo percorso molti anni fa in quanto già svolgevo attività nel Sociale.

Presidente dell’Associazione APS LezionItalia promuovo attività ricreativa come animatrice bambini e Tutoraggio nel supporto didattico a persone con problematiche socio-economiche.

Scopo della mia Missione è valorizzare ogni giorno le potenzialità delle persone che incontro lungo il percorso della mia vita. È un Dare e un Ricevere! Ottengo gratificazione personale nel vedere arricchire gli altri nelle conoscenze formative e nel farsi valorizzare a pieno. Il benessere di un individuo a qualunque età viene raggiunto stimolando la loro creatività in modo da poter avere un ruolo definito nel mondo.

NGS Group nasce insieme a Francesco Democrito per le numerose domande fatte dalle Associazioni affiliate al Comitato Provinciale MSP di Cosenza per avere una giusta tenuta contabile e non incorrere in errori finanziari.

Il termine “enti non profit” rappresenta numerosi soggetti che svolgono attività sociale in vari campi senza finalità prioritarie di lucro. Noi di NGS Group ci occupiamo proprio di questo! Abbiamo iniziato con le Associazioni affiliate al Comitato Provinciale MSP di Cosenza per poi arrivare oggi, grazie all’aiuto dei social media e del lavoro in smart woking, ad estendere il nostro supporto per tutta la nostra penisola.

La domanda che pongo è: la tua Associazione rispetta le normative no-profit? Dormi su sette Cuscini oppure hai dei dubbi sulla tua Tenuta Contabile?