Associazioni ed IVA
Ciao, le novità sulle Associazioni non smettono ad arrivare. Tra l’altro arrivano come un fulmine al ciel sereno.
Il 15 dicembre 2021 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto fiscale (dl n. 146/2021). Che cosa vuol dire? Entriamo nel dettaglio.
Questo decreto contiene alcune disposizioni di interesse per il Terzo settore e il non profit in generale.
La norma impone alle associazioni, dall’1 gennaio 2022, di essere assoggettate al regime Iva, pur non svolgendo alcuna attività commerciale. Infatti, prevede il passaggio dall’attuale regime di esclusione Iva, ad un regime di esenzione Iva per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci.
Quindi cosa comporta tutto ciò? Tale variazione, apparentemente neutra economicamente, comporta invece costi di tenuta della contabilità Iva, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, molto rilevanti per gli enti non a scopo di lucro.
Quali sono però le operazioni commercializzate e non commercializzate?
Le operazioni che non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali sono escluse da campo IVA come scritto nell’ex art. 4 comma 4) DPR 633/1972 poiché si tratta di attività de-commercializzata. Invece, le operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali, ma esenti da IVA sono scritti nell’ex art. 10, comma 1, n. 20) del DPR 633/1972.
Ora ti starai chiedendo: io possiedo i requisiti fondamentali per poter beneficiare dell’esenzione IVA? I requisiti sono semplicemente due: uno di carattere soggettivo ed uno di carattere oggettivo.
Ora mi spiego meglio: il carattere soggettivo riguarda le prestazioni didattiche da organi della pubblica amministrazione. Per le attività sportive ad esempio viene eseguito C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali.
Il carattere oggettivo come ci spiega il Ministero le prestazioni devono essere effettivamente didattiche. Lo so è un po’ complicato. Se io pratico una disciplina devo avere i requisiti tipici per quella disciplina. Puoi dire che vai in bicicletta senza aver la biciletta?
Che cosa comporta tutto ciò? Cambiamenti nella tenuta contabile!!! In particolare, l’attività commerciale ai fini IVA deve essere gestita con contabilità separata da quella principale svolta; la detrazione è concessa soltanto per l’IVA relativa agli acquisti fatti nell’esercizio dell’attività commerciale, mentre per gli acquisti promiscui è possibile la detrazione IVA in base a criteri oggettivi e coerenti alla natura dei beni e dei servizi erogati.
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