Riforma del terzo settore e corrispettivi specifici A.S.D.

Le A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) non sono obbligate ad abbracciare la Riforma del Terzo Settore ed a iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Restandone fuori dalla riforma possono percepire comunque i benefici fiscali come descritto nella normativa vigente l. 398/1991 e alle altre leggi speciali di settore.

Ovviamente, il tutto deve avvenire nel rispetto di tutti i requisiti oggettivi, soggettivi, formali e sostanziali previsti, tra cui la presentazione, nei modi e tempi stabiliti, del modello EAS.

Nei loro confronti, infatti, nell’ ex art. 148, si parla di quote associative e corrispettivi specifici, mentre nell’ex l. 398/1991 dell’accesso al regime di favore.

Fonti normative:

art. 79, co. 5-bis, CTS (Dlgs. 117/2017) = le quote associative non hanno rilevanza fiscale sia per gli Enti del Terzo Settore (ETS) sia per gli entri che ne restano fuori dalla Riforma

art. 89, co. 4, CTS (Dlgs. 117/2017) = dispone l’abrogazione dell’art. 148, co. 3, TUIR e quindi della “decommercializzazione” speciale dei corrispettivi specifici solo nei confronti di associazioni culturali, di formazione extrascolastica della persona e di promozione sociale

art. 102, co. 2, lett. e), f), g), CTS (Dlgs. 117/2017) = dispone l’abrogazione del regime ex legge 398/1991 con esclusione del comparto sportivo dilettantistico.

Quali sono i requisiti della tua A.S.D.?

Enti Terzo settore: quali sono e cosa fanno

Iniziamo con il darvi una delucidazione sulla terminologia. Perché si chiama “Terzo”? Terzo perché ne fanno parte gli enti che operano principalmente con finalità civiche o utilità sociale, e non per scopo di lucro. Lo Stato e la pubblica amministrazione fanno parte del primo settore, mentre il mercato e le imprese del secondo settore.

La definizione di terzo settore può essere rintracciata nella legge delega 106/2016 (articolo 1, comma 1):

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.”

Chi può essere considerato ente del terzo settore? Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto legislativo numero 177/2017, sono no profit:

  • Le organizzazioni di volontariato;
  • Le associazioni di promozione sociale;
  • Gli enti filantropici;
  • Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Cosa è successo con il passare degli anni? La denominazione ONLUS è stata eliminata. Le organizzazioni che ne facevano parte, dopo aver adeguato lo statuto, entrano a far parte del Terzo Settore o sotto forma di organizzazione di volontariato; o di associazione di promozione sociale (APS) oppure altro ente tra quelli previsti dall’articolo 4 del dlgs 117/2017.

Tu di cosa ti occupi? Rientri nel terzo settore oppure no? Vuoi iniziare a far parte di questo mondo?