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ASD e Palestre: Sei Davvero in Regola? Tutti gli Obblighi da Conoscere

Avere una palestra o un’ASD in regola non è solo un dovere normativo, ma la prima garanzia di tutela per dirigenti, soci e tesserati. Spesso si pensa che la dimensione amatoriale o l’assenza di dipendenti esenti dagli obblighi di legge, ma la realtà è ben diversa: dalla prevenzione incendi al GDPR, fino all’HACCP e al Safeguarding, gli adempimenti da monitorare sono differenti e rigorosi. Ecco una panoramica chiara e aggiornata con gli aspetti tecnici essenziali da applicare subito.

L’applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro dipende direttamente dalla struttura organizzativa dell’ASD e dalla presenza di collaboratori, volontari o lavoratori retribuiti. La legge individua tre scenari principali:

a) ASD operanti esclusivamente con volontari non retribuiti

Quando l’attività sportiva è sostenuta unicamente da soci e volontari che prestano la propria opera a titolo gratuito e spontaneo, l’ASD non è qualificabile come “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 81/2008.

  • Cosa prevede la legge: Non vi è l’obbligo formale di predisporre il DVR o di nominare il RSPP.
  • Requisiti essenziali: Permane comunque l’obbligo generale di tutela della salute e dell’incolumità (previsto dall’art. 2087 c.c. e dal Codice del Terzo Settore). L’associazione deve pertanto garantire l’idoneità, la manutenzione e la sicurezza di impianti, locali e attrezzature messi a disposizione dei soci.

b) Lavoratori sportivi con compensi fino a 5.000 €/anno

Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport (D. Lgs. 36/2021, art. 33), per i collaboratori sportivi che percepiscono un compenso annuo pari o inferiore alla soglia di 5.000 € si applica il regime di tutela semplificata (previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 81/2008).

  • Semplificazioni: L’ASD non ha l’obbligo di redigere il DVR, nominare il medico competente né nominare il RSPP.
  • Adempimenti obbligatori: L’associazione deve comunque:
    • Fornire un’adeguata informazione sui rischi specifici legati alle mansioni svolte.
    • Mettere a disposizione attrezzature di lavoro certificate e conformi alle norme.
    • Fornire idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) laddove necessari.

c) Lavoratori sportivi con compensi superiori a 5.000 €/anno

Al superamento della franchigia dei 5.000 € annui, il collaboratore viene equiparato in tutto e per tutto a un lavoratore dipendente ai fini della sicurezza. Di conseguenza, l’ASD assume la piena veste di datore di lavoro.

  • Adempimenti obbligatori:
    • Valutazione dei Rischi: Redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
    • Organigramma della Sicurezza: Nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ed eventuale nomina degli addetti Primo Soccorso e Antincendio.
    • Formazione: Attuazione dei corsi di formazione ed informazione obbligatoria per la sicurezza dei lavoratori (art. 37).
    • Sorveglianza Sanitaria: Effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche con il Medico Competente, qualora la valutazione dei rischi lo richieda (es. movimentazione carichi, stress lavoro-correlato).

(Nota: per le collaborazioni di natura amministrativo-gestionale, gli obblighi di tutela della sicurezza si applicano a prescindere dal limite di compenso percepito).

Se l’ASD o il centro sportivo gestisce un bar interno, un punto ristoro, un’area somministrazione per i soci o vende direttamente prodotti alimentari e integratori, l’associazione assume a tutti gli effetti la qualifica di Operatore del Settore Alimentare (OSA).

L’obbligo di conformità alla normativa igienico-sanitaria (HACCP) scatta a prescindere dalla presenza di dipendenti retribuiti, applicandosi anche se il servizio è presidiato esclusivamente da soci volontari.

Quando scatta l’obbligo e chi è responsabile:

  • Bar e Punti Ristoro interni (gestione diretta): L’ASD deve adempiere all’intero impianto normativo HACCP.
  • Distributori Automatici di alimenti e bevande:
    • Gestione in comodato/noleggio da terzi: La responsabilità HACCP, la notifica ASL e il mantenimento delle macchine gravano sulla società di vending esterna.
    • Gestione e rifornimento diretti dell’ASD: L’associazione deve includere le macchine distributrici nel proprio piano di autocontrollo HACCP.

I 6 adempimenti igienico-sanitari fondamentali:

  1. Notifica Sanitaria (SCIA): Registrazione dell’attività alimentare presso l’ASL/ATS competente tramite lo sportello SUAP del Comune.
  2. Manuale di Autocontrollo HACCP: Redazione e periodico aggiornamento del piano redatto su misura per i locali e le attività svolte.
  3. Nomina del Responsabile dell’Autocontrollo: Designazione della figura (spesso il Presidente o un delegato) incaricata di vigilare sull’applicazione delle procedure.
  4. Formazione Igiene Alimentare: Attestati HACCP obbligatori per tutti i soggetti (volontari compresi) che manipolano, preparano o somministrano alimenti e bevande.
  5. Procedure Operative e Registri: Tracciabilità dei prodotti, monitoraggio delle temperature di conservazione e schede di pulizia/sanificazione dei locali e delle attrezzature.
  6. Gestione Allergeni: Esposizione chiara ed esaustiva dell’elenco degli allergeni presenti nei prodotti somministrati o venduti.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le palestre gestiscono una grande quantità di informazioni riservate: dai dati anagrafici e bancari fino a dati estremamente delicati, come i certificati medici di idoneità sportiva (dati relativi alla salute) o le foto/video degli eventi.

Per questo motivo, l’ASD assume la qualifica formale di Titolare del Trattamento ed è tenuta a rispettare integralmente il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e il D. Lgs. 101/2018.

La Checklist della Privacy per le ASD e Centri Sportivi:

  • Informative Privacy trasparenti e dettagliate: Da consegnare a soci, tesserati, collaboratori e genitori di minori all’atto dell’iscrizione, specificando chiaramente come e per quali finalità vengono impiegati i loro dati.
  • Consensi specifici e distinti: È obbligatorio raccogliere consensi separati per attività non strettamente legate al tesseramento, come:
    • Invio di newsletter o comunicazioni promozionali/commerciali.
    • Pubblicazione di foto e video dei soci sui canali social o sul sito dell’ASD.
    • Cessione di dati a terzi o sponsor.
  • Certificati Medici e Dati Sanitari: La conservazione dei certificati di idoneità richiede misure di sicurezza rafforzate (archivi fisici sotto chiave, file protetti da password forte) e l’accesso limitato esclusivamente alle figure autorizzate.
  • Registro dei Trattamenti: Strumento fondamentale (e caldamente raccomandato anche sotto le dimensioni minime) per mappare quali dati vengono raccolti, dove sono conservati e chi vi ha accesso.
  • Sicurezza Informatica e Cartacea: Adozione di policy per la gestione delle password, backup periodici del gestionale, antivirus e procedure in caso di perdita o furto di dati (data breach con eventuale notifica al Garante Privacy entro 72 ore).
  • Membri autorizzati e Formazione: Chiunque all’interno dell’ASD maneggi schedari o gestionale (es. personale di segreteria o consiglieri) deve ricevere una formale designazione scritta e le relative istruzioni di comportamento.
  • Sito Web e Canali Digitali: Conformità del sito dell’associazione con banner per la gestione dei cookie, informativa privacy facilmente consultabile e moduli di iscrizione online protetti.

Designazione del DPO (Data Protection Officer) e Sanzioni

Di norma, una piccola ASD non ha l’obbligo di nominare un DPO (Responsabile della Protezione dei Dati). Tuttavia, la nomina diventa consigliabile o necessaria se l’associazione gestisce dati su larga scala o effettua un monitoraggio sistematico degli utenti (es. tramite impianti di videosorveglianza avanzati o badge d’accesso intelligenti con profilo sanitario).

L’adeguamento al GDPR non è solo una formalità burocratica: evita contestazioni da parte degli iscritti e alza uno scudo contro le pesanti sanzioni previste dal Garante Privacy.

Il tema della protezione e dell’inclusione ha assunto un ruolo centrale nella gestione delle società sportive. In attuazione della Riforma dello Sport (D. Lgs. 36/2021) e delle direttive emanate da FSN, DSA ed EPS, tutte le ASD e SSD sono tenute ad adottare il sistema di Safeguarding per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza, molestia o discriminazione.

L’obbligo riguarda la totalità dei tesserati, con un focus rafforzato sui minori di età, e si applica a prescindere dalla presenza di lavoratori retribuiti, coinvolgendo anche le realtà composte unicamente da soci volontari.

I 5 pilastri operativi del Safeguarding per l’ASD:

  1. Nomina del Responsabile Safeguarding: Designazione formale (tramite Delibera del Consiglio Direttivo) di una figura autonoma, competente e priva di conflitti di interesse, con il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle tutele.
  2. Adozione dei Modelli Organizzativi e Codici di Condotta: Redazione ed esposizione (sia nei locali dell’impianto che sul sito web dell’ASD) del Regolamento interno di tutela e del Codice di condotta per istruttori, dirigenti e atleti.
  3. Canale di Segnalazione dedicato: Attivazione di un punto di contatto riservato (es. una casella e-mail dedicata come safeguarding@nomeasd.it) per raccogliere in modo protetto segnalazioni di comportamenti scorretti o presunti abusi.
  4. Controllo Obbligatorio del Casellario Giudiziale: Acquisizione del certificato del casellario giudiziale (ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002) per chiunque operi a contatto diretto e abituale con i minori (istruttori, allenatori, preparatori, accompagnatori), al fine di verificare l’assenza di condanne per reati contro i minori.
  5. Informativa e Sensibilizzazione: Divulgazione attiva delle regole di condotta tra gli atleti, le famiglie e il personale tecnico, promuovendo un ambiente sportivo sicuro, sano e inclusivo.

Mantenere il sistema di Safeguarding aggiornato non è solo un obbligo normativo vincolante per l’affiliazione sportiva, ma rappresenta un requisito fondamentale per la trasparenza e la credibilità dell’associazione verso le famiglie.

La gestione di una palestra, di un centro fitness o di un impianto sportivo comporta il rispetto rigoroso delle normative sulla sicurezza antincendio. Ai sensi del D.P.R. 151/2011, le strutture che superano determinati parametri di superficie o capienza rientrano a pieno titolo tra le attività soggette ai controlli periodici dei Vigili del Fuoco.

In particolare, per i locali adibiti a palestre o attività sportive con capienza complessiva superiore a 100 persone o con superficie lorda superiore a 200 m² (parametri che variano in base alla specifica tipologia di attività e affollamento), l’ASD deve attivare iter burocratici e strutturali precisi.

Gli adempimenti chiave per la conformità antincendio:

  • Presentazione della SCIA Antincendio: Invio della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (distinta per categorie di rischio A, B o C in base alla complessità e alla capienza) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima dell’apertura al pubblico.
  • Progettazione e Documentazione Impiantistica: Redazione del progetto antincendio da parte di un professionista abilitato e conservazione di tutta la documentazione relativa agli impianti elettrici, termici e di rivelazione fumi (certificati di conformità, dichiarazioni di corretta posa).
  • Gestione dei Presidi di Sicurezza: Installazione, controllo e manutenzione semestrale/annuale di estintori, luci di emergenza, segnaletica luminosa e, ove previsti, sistemi di evacuazione o idranti.
  • Mantenimento delle Vie di Fuga: Garanzia che le uscite di sicurezza e i corridoi di esodo siano costantemente liberi da ostacoli, con porte dotate di maniglioni antipanico funzionanti e apribili nel verso dell’esodo.
  • Formazione del Personale e Piano di Emergenza: Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze, frequentazione dei corsi di formazione antincendio obbligatori e stesura di un piano di evacuazione chiaro e affisso nei locali.

La conformità antincendio non tutela solo l’associazione da sanzioni amministrative e penali, ma rappresenta un requisito imprescindibile per la salvaguardia dell’incolumità di atleti, soci e visitatori.

Mettersi in regola significa, prima di tutto, prendersi cura della propria comunità sportiva. Dalla protezione dei dati degli iscritti alla sicurezza degli spazi, ogni adempimento rappresenta una risorsa per far crescere l’associazione su basi solide e al riparo da sanzioni.

Tuttavia, con le continue evoluzioni normative — dalla Riforma dello Sport al Safeguarding —, stare dietro a tutte le scadenze rischia di sottrarre tempo prezioso alla gestione delle attività sportive.

Per questo Lo Studio Ardizzone S.r.l. si propone come unico partner tecnico di riferimento per le associazioni e i centri fitness, guidandoti passo dopo passo in:

  • Valutazione dei Rischi e RSPP esterno
  • Autocontrollo igienico-sanitario HACCP
  • Protezione dei dati personali (GDPR)
  • Politiche e Responsabile Safeguarding
  • Pratiche per la Sicurezza Antincendio

Non aspettare un controllo per scoprire se la tua ASD è in regola. Contatta gli esperti dello Studio Ardizzone S.r.l. per un’analisi completa dei tuoi adempimenti.

1. Se nell’ASD operano solo volontari non retribuiti, sono obbligato a nominare il RSPP o a redigere il DVR?

No. Se l’associazione si avvale esclusivamente dell’operato di soci volontari a titolo gratuito, non scattano gli obblighi formali previsti dal D. Lgs. 81/2008 (come la stesura del DVR o la nomina del RSPP). Tuttavia, l’ASD ha l’obbligo generale (art. 2087 c.c.) di garantire che gli ambienti di allenamento, gli impianti e le attrezzature siano a norma, sicuri e regolarmente sottoposti a manutenzione.

2. Il bar o il punto ristoro dell’ASD è gestito da volontari: serve comunque il Manuale HACCP?

Sì, sempre. La normativa igienico-sanitaria europea recepisce l’associazione come Operatore del Settore Alimentare (OSA), indipendentemente dal fatto che chi manipoli o somministri cibo e bevande percepisca un compenso. È quindi obbligatorio disporre del piano di autocontrollo HACCP, effettuare le notifiche ASL e garantire la formazione igienica del personale volontario.

3. Il Responsabile Safeguarding è obbligatorio anche se l’ASD non ha atleti minorenni?

Sì. La Riforma dello Sport e le direttive d’affiliazione emesse da FSN, DSA ed EPS impongono l’adozione delle politiche di Safeguarding a tutte le ASD e SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS). La tutela si estende infatti all’intero corpo dei tesserati, a prescindere dall’età.

4. Una piccola ASD deve obbligatoriamente nominare il DPO per la Privacy?

Generalmente no, ma va valutato caso per caso. La nomina del Data Protection Officer non è automatica per le piccole realtà. Diventa tuttavia raccomandata o necessaria laddove si effettuino trattamenti su larga scala o si trattino in modo sistematico dati sensibili (come l’archiviazione digitale strutturata di certificati medici) o si impieghino sistemi complessi di videosorveglianza e controllo accessi.

5. Cosa si rischia in caso di mancata conformità alle normative su sicurezza, privacy e igiene?

Le conseguenze possono essere molto severe. Le sanzioni variano in base al settore violato:

  • Privacy (GDPR): multe amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato.
  • Sicurezza e Antincendio: sanzioni amministrative, responsabilità penali per i dirigenti/legali rappresentanti e la sospensione cautelare delle attività o la chiusura dell’impianto in caso di gravità.
  • Safeguarding: sanzioni disciplinari da parte degli organi di giustizia sportiva, fino alla perdita dell’affiliazione o della qualifica di ASD.

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Riforma dello Sport: le nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate spiegate in modo semplice

Negli ultimi anni il mondo dello sport dilettantistico e professionistico ha attraversato una vera e propria rivoluzione con la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021). Tra rimborsi, sconti sulle tasse, gestione dell’IVA e collaborazioni, muoversi tra le regole non è sempre facile per dirigenti, atleti e consulenti.

Per fare chiarezza, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, rispondendo ai dubbi più diffusi.

Ecco un riassunto semplice e pratico dei punti chiave chiariti dal Fisco.

Il dubbio: Le società di capitali o cooperative sportive (SSD) possono beneficiare dei soliti benefici fiscali anche se la riforma permette loro di distribuire una piccola parte di utili ai soci?

La risposta: Sì, ma a una condizione. Le SSD che vogliono accedere alle agevolazioni fiscali riservate agli enti non commerciali devono integrare e confermare nei propri statuti il divieto (assoluto) di distribuzione degli utili previsto dalla normativa fiscale. Chi adotta la clausola di “lucratività attenuata” (ovvero distribuisce utili anche in piccola parte) perde questi specifici vantaggi fiscali.

Il dubbio: Se un volontario riceve rimborsi spesa forfettari (fino a 400 € al mese per eventi/manifestazioni), questi fanno cumulo con gli altri compensi da lavoro sportivo?

La risposta: I rimborsi forfettari entro i 400 € mensili non sono di per sé tassati, ma concorrono a raggiungere la soglia di non imponibilità di 15.000 € all’anno.

  • Se un volontario riceve rimborsi ma ha già superato i 15.000 € percepiti come lavoratore autonomo in ambito sportivo, i rimborsi della quota eccedente diventano imponibili e vanno tassati come lavoro autonomo.

Il dubbio: La soglia di esenzione dalle tasse sui primi 15.000 € vale solo per i collaboratori occasionali o autonomi, o si applica anche ai dipendenti (lavoro subordinato)?

La risposta: Vale per tutti i lavoratori sportivi nel settore dilettantistico, a prescindere dal tipo di contratto (autonomo, co.co.co. o dipendente). L’esenzione dei primi 15.000 € si applica alla radice e la quota oltre questo importo verrà tassata secondo le regole ordinarie del lavoro dipendente.

Il dubbio: L’esclusione dall’IRAP per i compensi sotto gli 85.000 € si applica anche a chi svolge ruoli amministrativo-gestionali?

La risposta: Sì. Sia i compensi dei collaboratori (co.co.co.) sportivi, sia quelli di chi si occupa della gestione e dell’amministrazione all’interno dell’associazione o società sportiva, fino all’importo annuo di 85.000 € per singolo contratto, non pagano l’IRAP.

Il dubbio: Chi offre servizi strettamente legati alla pratica dello sport ed è esente da IVA può richiedere la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione?

La risposta: Sì. Gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività sportive ed esenti da IVA possono fruire della dispensa dalle formalità burocratiche (come l’emissione continuativa di fatture e registrazione) prevista dall’art. 36-bis del Decreto IVA.

Il dubbio: Se un’associazione dilettantistica (ASD) cede il contratto di un atleta a una società professionistica dietro compenso, quell’operazione è esente da IVA?

La risposta: No, si paga l’IVA. L’esenzione IVA si applica solo ai servizi rivolti direttamente a chi pratica lo sport. La compravendita o cessione del diritto alle prestazioni di un atleta verso una società professionistica è un’operazione economico-finanziaria tra aziende e va quindi assoggettata ad IVA ordinaria.

Il dubbio: Le società sportive dilettantistiche (SSD) oltre alle ASD possono ancora beneficiare della detassazione sui proventi commerciali e raccolte fondi fino a 2 manifestazioni all’anno e 51.645,69 €?

La risposta: Sì. Con le recenti modifiche legislative, la norma è stata ufficialmente aggiornata per includere tutte le forme giuridiche previste dalla riforma (comprese le SSD costituite come società di capitali o cooperative) che hanno optato per il regime fiscale agevolato della Legge 398/1991.

Il consiglio di NGS Group

La Riforma dello Sport offre importanti opportunità di semplificazione ed esenzione fiscale, ma richiede un’attenta conformità statutaria e una corretta gestione amministrativa per evitare sanzioni.

Hai dubbi sulla gestione della tua associazione o società sportiva?

Il team di esperti di NGS Group è a tua disposizione per una consulenza fiscale e amministrativa su misura.

Rimborsi Forfetari ai Volontari Sportivi: Guida Pratica al Calcolo e Agli Adempimenti

Nelle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD), la figura del volontario è fondamentale. A differenza del lavoratore sportivo retribuito, il volontario offre le proprie prestazioni a titolo gratuito. Tuttavia, la normativa consente di erogare rimborsi spese forfetari a determinate condizioni ben precise.

In questo articolo vediamo come calcolare correttamente i rimborsi, quali sono i tetti da rispettare e come evitare sanzioni o contestazioni.

Per poter erogare un rimborso forfetario a un volontario sportivo, devono sussistere contemporaneamente i seguenti elementi:

  1. Manifestazioni ed Eventi Riconosciuti: Il rimborso forfetario è ammesso esclusivamente per spese sostenute durante eventi e gare ufficiali riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) o dal CONI/CIP.
  2. Tipologie di Spesa Deliberate: L’organismo sportivo di appartenenza (FSN/EPS) deve aver definito con apposita delibera quali attività e voci di spesa sono rimborsabili in modo forfetario.
  3. Incompatibilità: Il volontario non può ricevere compensi da lavoratore sportivo (co.co.co., P.IVA, ecc.) dalla medesima ASD/SSD per la quale presta attività di volontariato.

Il calcolo corretto si basa su due limiti principali:

  • Tetto Massimo Mensile (Soglia Forfettaria): Fino a un massimo di 400,00 € al mese per ciascun volontario.
  • Cumulo con il Tetto Annuale dei 15.000 €: Ai fini fiscali e previdenziali, i rimborsi forfetari erogati concorrono al raggiungimento del plafond complessivo annuo di 15.000 € per persona (sommati ad eventuali compensi da lavoro sportivo ricevuti presso altri sodalizi).
Importo Cumulato AnnuoTrattamento IRPEF (Fiscale)Trattamento INPS (Previdenziale)Adempimenti ASD/SSD
Entro i 5.000 €EsenteEsenteComunicazione al RASD + Autocertificazione
Tra 5.001 € e 15.000 €EsenteRilevante ai fini previdenziali (Soglia Inps superata)Iscrizione Gestione Separata / Contributi
Oltre i 15.000 €Soggetto a IRPEF sulla parte eccedenteSoggetto a Contributi INPSRitenuta d’imposta + Adempimenti ordinari (CU, 770)

Esempio A: Volontario con sola attività dilettantistica (Sotto Soglia)

  • Contesto: Marco è volontario per la ASD “Sport e Vita”. Partecipa a 4 tornei ufficiali in un mese.
  • Rimborso: L’associazione gli eroga 100 € per evento, per un totale mensile di 400 €.
  • Esito: Il rimborso rispetta il limite mensile di 400 €. Se su base annua Marco non supera i 5.000 € totali, l’importo è interamente esente da tasse e contributi.
  • Contesto: Laura fa la volontaria presso l’ASD “Alfa” e riceve 400 €/mese di rimborso forfetario (totale annuo: 4.800 €). Contemporaneamente, collabora come lavoratrice sportiva presso la SSD “Beta” ricevendo 12.000 €/anno.
  • Calcolo Cumulativo:
    • Totale entrate sportive annue: € 4.800 + € 12.000 = 16.800 €.
  • Esito:
    • La quota fino a 15.000 € beneficia delle franchigie di legge.
    • La parte eccedente (1.800 €) sarà soggetta ad IRPEF e a contribuzione previdenziale. Per questo motivo è fondamentale raccogliere l’autocertificazione all’atto del pagamento.

Per erogare i rimborsi forfetari in modo trasparente e conforme, la società sportiva deve seguire questa procedura:

  1. Delibera del Consiglio Direttivo: Formalizzare l’elenco dei volontari e gli eventi ufficiali a cui partecipano.
  2. Autocertificazione del Volontario: Prima dell’erogazione, richiedere una dichiarazione sostitutiva in cui il volontario attesti di non superare la soglia di 400 € mensili e indichi eventuali altri compensi/rimborsi percepiti da differenti sodalizi sportivi.
  3. Comunicazione al RASD: Inviare la comunicazione dei nominativi e degli importi tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento in cui è stata prestata l’attività.
  4. Tracciabilità dei Pagamenti: Effettuare i rimborsi unicamente tramite strumenti tracciabili (bonifico bancario, carte, assegno).

I rimborsi forfetari non devono mai costituire una retribuzione mascherata. Qualora gli organi di controllo (INPS, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate) dovessero riscontrare che i rimborsi vengono erogati a fronte di un’attività lavorativa continuativa senza i requisiti di gratuità/eventi riconosciuti, la prestazione potrà essere riqualificata come lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente addebito di sanzioni e contributi arretrati.

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